
Micro-mobilità elettrica: cosa bisogna sapere
Micro-mobilità elettrica: l’evoluzione normativa e i profili risarcitori nei sinistri con monopattini e e-bike
Micro-mobilità elettrica: come evolve la diffusione
La massiccia diffusione della micro-mobilità elettrica all’interno del tessuto urbano ha profondamente modificato le dinamiche della circolazione stradale e, di riflesso,
ha imposto un rapido adeguamento delle categorie giuridiche legate alla responsabilità civile e al risarcimento del danno.
Micro-mobilità elettrica: cosa dice la legislazione
Monopattini elettrici, hoverboard e biciclette a pedalata assistita (e-bike) sono stati progressivamente assimilati dalla legislazione ai velocipedi tradizionali,
venendo sottoposti a una serie di obblighi stringenti volti a disciplinarne la velocità, l’età minima per la conduzione, l’uso del casco e le aree di transito consentite,
con il divieto tassativo di occupare i marciapiedi e le aree pedonali se non condotti a mano.
Micro-mobilità elettrica: cosa avviene in caso di scontro
In caso di scontro tra un mezzo della micro-mobilità elettrica e un veicolo a motore, la liquidazione dei danni segue le regole generali stabilite dall’articolo 2054 del Codice Civile.
Questo comporta l’applicazione immediata della presunzione di pari responsabilità:
fino a prova contraria, si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura a causare il sinistro.
Per superare questa presunzione e ottenere il risarcimento integrale, il conducente del monopattino o della e-bike deve fornire la prova liberatoria,
dimostrando non solo di aver tenuto una condotta di guida impeccabile e conforme alle norme del Codice della Strada,
ma anche che l’altro conducente ha posto in essere una manovra imprevedibile e inevitabile.
Micro-mobilità elettrica: copertura assicurativa
L’elemento di maggiore criticità nel settore della micro-mobilità privata rimane quello della copertura assicurativa.
Mentre le società di noleggio in sharing hanno l’obbligo di includere una polizza di responsabilità civile verso terzi all’interno della tariffa d’uso, per i proprietari di mezzi privati l’obbligo assicurativo segue l’evoluzione delle riforme legislative volte a estendere la copertura RC a tutti i veicoli leggeri.
Se un conducente di un monopattino privato privo di assicurazione investe un pedone o causa un incidente con un altro veicolo per propria colpa esclusiva, s
i espone a un gravissimo rischio patrimoniale personale, dovendo rispondere dei danni con il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare.
Micro-mobilità elettrica: quando interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
Nel caso in cui il sinistro veda coinvolto un pedone che abbia subito lesioni gravi a causa di un monopattino non assicurato o rimasto identificato dopo la fuga,
la vittima può attivare la tutela del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il Fondo provvederà alla liquidazione del danno biologico e patrimoniale secondo le tabelle di legge,
ma avvierà immediatamente un’azione di rivalsa coattiva nei confronti del conducente responsabile del mezzo della micro-mobilità per recuperare l’intera somma sborsata.
La ricostruzione della dinamica tramite rilievi planimetrici, testimonianze e l’eventuale acquisizione di filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadina
rappresenta la chiave per accertare le reali responsabilità.
