
Danno da lucro cessante del professionista: cosa bisogna sapere
Danno da lucro cessante del professionista: metodologie di calcolo e prove documentali per la perdita di reddito
Danno da lucro cessante del professionista: cosa è
Il risarcimento dei danni patrimoniali subiti da un libero professionista, da un imprenditore o da un lavoratore autonomo a seguito di un sinistro stradale rappresenta una delle voci di danno più contestate dalle compagnie di assicurazione.
Se il danno emergente si focalizza sulla perdita economica immediata e sulle spese vive sostenute per le cure o la riparazione dei beni,
il lucro cessante attiene alla sfera del guadagno futuro che il soggetto non potrà conseguire a causa dell’inattività temporanea o della ridotta capacità lavorativa permanente derivante dalle lesioni riportate nell’incidente.
Danno da lucro cessante del professionista: cosa dice la legge
La quantificazione del lucro cessante del lavoratore autonomo trova il suo punto di riferimento normativo nell’articolo 137 del Codice delle Assicurazioni Private.
La legge stabilisce che il reddito da prendere come base per il calcolo del risarcimento
deve essere desunto dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Modello Redditi o ex Unico) presentate dal danneggiato nei tre anni precedenti l’anno del sinistro.
Questo criterio della media triennale mira a stabilire una base di fatturato stabile e veritiera, ma non esaurisce l’onere probatorio a carico del professionista,
il quale deve dimostrare che il calo dei guadagni sia la conseguenza diretta e immediata del periodo di degenza o della malattia e
non l’effetto di una crisi generale del proprio settore di mercato.
Danno da lucro cessante del professionista: perdita di chance
Al di là della perdita lineare del fatturato durante i mesi di invalidità temporanea,
la giurisprudenza riconosce la risarcibilità di una voce di danno complementare e spesso molto rilevante: la perdita di chance professionale.
Questo concetto si applica quando il professionista è in grado di dimostrare che la forzata assenza dallo studio o dall’azienda gli ha impedito di
partecipare a una gara d’appalto strategica, di concludere un contratto d’opera già avviato o di acquisire una nuova e importante commessa.
Per ottenere l’indennizzo della perdita di chance, non basta allegare una generica possibilità di guadagno, ma occorre produrre prove documentali solide,
come lettere di intenti interrotte, bozze di contratti in fase avanzata di trattativa e comunicazioni formali dei clienti
che giustificano la revoca dell’incarico con lo stato di salute del professionista.
Danno da lucro cessante del professionista: liquidazione del danno
La liquidazione di questa tipologia di danno richiede quasi sempre l’elaborazione di una perizia contabile di parte, redatta da un commercialista o da un revisore legale.
Il consulente dovrà riclassificare i bilanci, analizzare l’andamento del registro delle fatture emesse e da emettere e scorporare i costi fissi di gestione dello studio
(come gli affitti, i leasing delle attrezzature e i compensi dei collaboratori) che il professionista ha continuato a pagare nonostante la paralisi dell’attività.
Solo un quadro contabile chiaro ed evidenziato in modo analitico permette di superare i rigidi parametri liquidativi delle assicurazioni e
ottenere un risarcimento equo e proporzionato al reale valore economico della professionalità compromessa.
