Risarcimento danni a minorenni nei sinistri stradali: cosa bisogna sapere
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Risarcimento danni a minorenni nei sinistri stradali
Risarcimento danni e cosa succede nel caso in cui sia coinvolto un minore in un incidente stradale
Vale la pena evidenziare che l’art. 172 del Codice della Strada obblighi i genitori di minori fino ai 36 kg di peso o sotto i 150 cm di altezza, ad usare
“un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso” quando viaggiano in auto.
E quindi la legge obbliga all’uso del seggiolino per i bimbi in auto.
Tuttavia, dagli studi recenti compiuti dall’ISS risulta che il 20% dei bambini non viaggia in auto con le misure di sicurezza adeguate e questa cosa, ovviamente, aumenta il rischio di lesioni in caso di incidente stradale.
Risarcimento danni a minorenni nei sinistri stradali: cosa dice l’assicurazione
Ma la legge obbliga le assicurazioni a risarcire il bambino coinvolto in incidente stradale per i danni subiti anche se non era adeguatamente protetto.
Questo avviene in considerazione del fatto che il minore è “terzo trasportato” rispetto al titolare della polizza e l’assicurazione è responsabile per tutte le conseguenze dannose derivanti dalle azioni dell’assicurato.
In questo caso, sarà l’avvocato incaricato, ad inviare all’assicurazione la diffida per conto del minore.
E ciò è possibile anche quando non ci sia l’autorizzazione formale dei genitori della vittima minorenne.
Risarcimento danni a minorenni nei sinistri stradali: la funzione dell’avvocato
Risulta molto utile per capire cosa avviene in questi casi la sentenza n°24077/17 del 13 ottobre 2017 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di incidente stradale, il minore può delegare l’avvocato per la richiesta di risarcimento.
Il minore, infatti, ha la facoltà di esprimersi in atti giuridici purché questi non ledano la sua persona e non gli provochino pregiudizio
Risarcimento danni a minorenni nei sinistri stradali: il Giudice tutelare
Ci sono casi in cui interviene il giudice tutelare mentre solitamente l’azione di risarcimento danni richiesta dai genitori per il minore nel suo interesse rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione
In tali casi, secondo l’ex art. 320 c.c. non è prevista l’autorizzazione del Giudice tutelare
Perché tali casi mirano a conservare, fruttificare e a migliorare il patrimonio dell’amministrato.
Invece è richiesto l’intervento del giudice tutelare tutte le volte che l’entità del danno è suscettibile di incidere sulla vita presente o futura del minore.
Cosa dice la Corte di Cassazione
Ciò stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza del 22 maggio 1997, n. 4562 secondo la quale la transazione stipulata dal genitore nell’interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione,
quando l’incidenza economica è in grado di modificare la vita presente e futura del minore, leso nel bene primario della salute, implicando una valutazione complessa e difficile del pregiudizio subito.
Quando è richiesta l’autorizzazione del Giudice tutelare
L’autorizzazione del Giudice tutelare in caso di sinistro stradale è necessaria nelle transazioni:
con danni tali da protrarsi per tutta la vita o comunque limitanti;
con un’incidenza economica di rilevante gravità sul patrimonio del minore, per esempio in laddove la transazione prevede un’importante rinuncia rispetto alle pretese originariamente avanzate in sede giudiziale o stragiudiziale;
con una valutazione complessa del danno e del pregiudizio che potrebbe patire il minore a seguito delle lesioni subite.
Risarcimento danni a minorenni nei sinistri stradali: come avviene la riscossione
L’autorizzazione del giudice è sempre necessaria per la riscossione del risarcimento
. L’art. 320 c.c. dispone, infatti, che la riscossione di capitali è un atto di straordinaria amministrazione.
Senza il giudice tutelare non si possono riscuotere i capitali ed è sempre il giudice che determina l’impiego nell’interesse del minore.
Cosa succede quando manca l’autorizzazione del giudice tutelare
Nei casi in cui non ci fosse un provvedimento autorizzativo da parte del giudice tutelare, si pone un problema di definitività e certezza dell’atto transattivo o del pagamento.
Siccome Il minore potrebbe, infatti, tramite un curatore speciale o personalmente una volta raggiunta la maggiore età, contestare i termini dell’accordo e dichiarare perfino di non aver ricevuto il pagamento l’intervento del giudice è fondamentale
A tutela del minore, sia del danneggiante ponendolo di fatto al riparo dal rischio di dover effettuare un nuovo pagamento nel caso in cui i genitori avessero concluso un accordo svantaggioso o impiegato male la somma riscossa.