
Processo civile e penale in casi di malasanità: copriamo come funziona
Processo civile e penale in casi di malasanità: ecco le differenze
In casi di malasanità il danno può avere rilevanza sia in sede civile che in sede penale.
L’ordinamento prevede che, essenzialmente per motivi di economia processuale, è possibile esercitare l’azione civile direttamente innanzi al giudice penale.
In caso di morte di un paziente a causa di un errore medico occorso in sala operatoria
nei confronti del medico si apriranno delle indagini penali al fine di accertare la sussistenza o meno di una fattispecie di reato,
allo stesso tempo i parenti della vittima potranno agire per ottenere il riconoscimento dei danni sofferti dalla vittima stessa e anche da loro.
Cosa è la costituzione di parte civile e come funziona
La costituzione di parte civile è un istituto del processo penale regolato in particolare dagli artt. 74 ss. del codice di procedura penale.
Essa presuppone la pendenza dell’azione penale, infatti questa non può avvenire prima dell’udienza preliminare e ha come termine ultimo la fase degli atti introduttivi del dibattimento.
Pertanto una volta aperto il dibattimento non sarà più possibile intervenire nel processo penale per avanzare la propria pretesa risarcitoria derivante da un caso di malasanità.
In caso di malasanità cosa può fare il danneggiato
Il soggetto danneggiato dalla condotta colposa o dolosa del medico avrà quindi due possibilità:
costituirsi parte civile nel processo penale e in sede di questo avanzare le proprie pretese risarcitorie; oppure lasciare che il processo penale segua il suo corso e poi rivolgersi alla giustizia civile.
Sulla decisione incideranno i fattori tempo e denaro.
Giudizio penale
Nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorre attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Quindi anche i tempi di prescrizione saranno diversi, poiché si dovranno rispettare in caso di costituzione di parte civile nel processo penale i termini di prescrizione propri del reato;
mentre nel caso di giudizio civile andrà rispettato quanto già detto precedentemente in merito al computo e alla decorrenza dei termini prescrizionali.
Accertamento delle colpe in caso di giudizio civile o penale
Nei due procedimenti ci sono ancora differenze per quanto riguarda il tipo di accertamento della colpa;
nel processo penale perché si giunga a condanna è necessaria una prova forte in merito alla colpevolezza del medico indagato,
nel giudizio civile la colpa del medico è messa in evidenza sia in caso di colpa lieve che in caso di colpa grave.
Anche nel risarcimento del danno c’è una differenza:
nel giudizio penale si può concludere con una generica condanna al risarcimento del danno,
mentre nel giudizio civile per stabilire esattamente l’entità del danno bisogna rispettare il metodo tabellare.
L’ordinamento in ogni caso ha previsto delle regole apposite al fine di regolare i rapporti tra i due processi, al fine soprattutto di evitare una duplicazione dei giudicati, tanto più qualora questi abbiano raggiunto risultati differenti.
Rivolgiti allo studio medico-legale giusto!