
Incidenti stradali: rapporti tra processo penale e processo civile
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Incidenti stradali: rapporti tra processo penale e processo civile
In caso di incidente stradale, soprattutto con lesioni o decesso, si possono attivare due diversi procedimenti giudiziari:
Il processo penale, per accertare eventuali reati (es. lesioni colpose o omicidio stradale)
Il processo civile, per ottenere il risarcimento dei danni
Questi due percorsi possono coesistere, ma seguono regole differenti, sia in termini di obiettivi che di durata e strategia difensiva.
Incidenti stradali: differenza tra processo penale e processo civile
Il processo penale:
- Mira ad accertare un reato (es. lesioni o omicidio colposo)
- Iniziato dal Pubblico Ministero
- Possibili sanzioni: reclusione, multa, sospensione patente
- Necessaria la colpa penale (oltre ogni ragionevole dubbio)
Il processo civile:
- Mira a ottenere un risarcimento danni
- Iniziato dal danneggiato (o tramite azione civile nel penale)
- Possibile condanna al pagamento di somme
- Basta la colpa civile (certezza secondo criteri civilistici)
Incidenti stradali: quando si attivano i due procedimenti
▶ Processo Penale
Parte quando il sinistro comporta:
Lesioni personali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.)
Omicidio stradale (art. 589-bis c.p.)
Guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti
Viene avviato dal PM e può concludersi con archiviazione, proscioglimento, condanna o assoluzione.
▶ Processo Civile
Si attiva quando il danneggiato (conducente, passeggero, pedone, familiari) chiede:
Risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale
Danno da perdita parentale (in caso di decesso)
Può essere:
Autonomo (separato dal penale)
Collegato (costituzione di parte civile nel processo penale)
Incidenti stradali: come funziona il collegamento tra penale e civile
Connessione tra i due procedimenti
Il giudice civile può sospendere il procedimento in attesa della sentenza penale, se il fatto è anche reato (art. 75 e 295 c.p.c.).
La sentenza penale di condanna ha effetto vincolante nel giudizio civile (art. 651 c.p.p.).
Se il responsabile viene assolto perché il fatto non sussiste, anche il giudice civile non può riconoscere la responsabilità.
Da tenere bene in conto: Il giudizio penale ha un impatto molto forte sulla causa civile.
Per questo motivo, spesso il danneggiato sceglie di costituirsi parte civile nel processo penale per:
- Chiedere il risarcimento
- Ottenere una condanna più rapida
- Avere un titolo esecutivo
Incidenti stradali: costituzione di parte civile nel processo penale
Chi ha subito un danno può costituirsi parte civile per chiedere:
Risarcimento dei danni
Provvisionale (anticipo del danno)
Spese processuali
Questa scelta consente al danneggiato di essere parte attiva nel processo penale e ottenere una condanna risarcitoria nella stessa sentenza penale.
Tuttavia, è possibile anche agire solo in sede civile, senza partecipare al penale.
Cosa succede se il danneggiato aspetta il processo penale
Pro:
Si attende l’accertamento definitivo del fatto
La sentenza penale può rendere più agevole la richiesta di danni
Contro:
Tempi più lunghi
La prescrizione civile può comunque maturare
Il termine per chiedere il risarcimento in sede civile è di 2 anni dalla data dell’incidente (art. 2947 c.c.), interrotto da eventuali atti giudiziari o denunce.
In caso di incidente stradale con danni o lesioni, è fondamentale conoscere i rapporti tra processo penale e processo civile per scegliere la migliore strategia legale.
La possibilità di costituirsi parte civile nel penale o di agire separatamente in sede civile dipende dalle circostanze, dai tempi e dagli obiettivi del danneggiato.
Se hai subito danni in un incidente stradale contatta un avvocato esperto in incidenti stradali per ricevere assistenza legale completa nel processo penale e civile, e ottenere il giusto risarcimento.