
Una struttura di go-kart condannata per l’inadeguatezza dei sistemi di sicurezza : i fatti
Indice dei Contenuti
- Condannata una struttura di go-kart per l’inadeguatezza dei sistemi di sicurezza che hanno portato ad un incidente
- La dinamica del sinistro: invasione della corsia per mancanza di protezioni
- L’inadeguatezza della pista: responsabilità ex art. 2051 c.c.
- Rigettata l’ipotesi del caso fortuito: prevedibilità dell’evento
- Manleva respinta: né polizza assicurativa né genitori del minore
- Un precedente importante per la sicurezza nelle attività ricreative
Condannata una struttura di go-kart per l’inadeguatezza dei sistemi di sicurezza che hanno portato ad un incidente
Il caso risolto dallo studio Iannicelli che ha seguito legalmente il ragazzo coinvolto nell’incidente
Il Tribunale di Lecce – I Sezione Civile ha riconosciuto la responsabilità esclusiva della società gestrice di una pista di go-kart, condannandola al risarcimento dei danni in favore del nostro assistito, vittima di un grave incidente avvenuto all’interno dell’impianto.
La sentenza, ottenuta grazie all’azione del Studio Legale Iannicelli, inquadra la vicenda nell’ambito della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., oltre che degli artt. 2050 e 2043 c.c., per l’omessa adozione di adeguati presidi di sicurezza.
La dinamica del sinistro: invasione della corsia per mancanza di protezioni
L’episodio risale all’agosto 2015, quando il nostro assistito, impegnato in una sessione amatoriale su un go-kart, è stato violentemente urtato da un mezzo condotto da un minore di 14 anni.
Il secondo veicolo, privo di qualsiasi barriera frenante o contenitiva, ha perso aderenza e — senza essere arrestato da sistemi di sicurezza — ha invaso trasversalmente la corsia adiacente, colpendo il kart guidato dal nostro assistito.
La dinamica ha evidenziato criticità strutturali gravi e facilmente evitabili.
La pista, sita in Torre San Giovanni, non presentava:
- distanza adeguata tra le corsie,
- reti frenanti,
- barriere in pneumatici,
- balloni di paglia o altre protezioni atte a impedire il salto di corsia.
L’inadeguatezza della pista: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Lo Studio Legale Iannicelli ha fondato la propria strategia difensiva sulla mancanza di idonei sistemi di sicurezza, ottenendo pieno riconoscimento da parte del Tribunale.
Il Giudice ha affermato che la società gestrice:
- aveva una posizione di garanzia nei confronti degli utenti,
- era tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire rischi prevedibili,
- non aveva predisposto presidi minimi per evitare il salto di corsia.
La domanda è stata dunque correttamente inquadrata nella responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), confermata dalla natura dell’impianto, aperto a avventori occasionali, non professionisti.
Rigettata l’ipotesi del caso fortuito: prevedibilità dell’evento
La società convenuta ha tentato di imputare l’incidente alla manovra inesperta del minore.
Il Tribunale ha respinto fermamente tale linea difensiva: la condotta del giovane conducente non poteva considerarsi un fatto imprevedibile, né eccezionale.
Anzi, dato che:
- il minore aveva solo 14 anni,
- era un utente inesperto,
- la pista era priva di protezioni,
- il rischio di collisione tra mezzi era non solo prevedibile, ma addirittura probabile.
La liquidazione del danno è di € 64.069,20 oltre interessi
L’assistito dello studio Iannicelli ha riportato lesioni gravissime.
Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2021, il Tribunale ha riconosciuto:
Danno non patrimoniale complessivo di € 64.069,20
(includente danno biologico e danno morale)
A ciò si aggiungono interessi e accessori di legge.
Il valore elevato del risarcimento riflette l’intensità delle conseguenze fisiche e psicologiche subite dal danneggiato.
Manleva respinta: né polizza assicurativa né genitori del minore
Un punto particolarmente rilevante della sentenza è il rigetto totale delle richieste di manleva avanzate dalla società.
Il Tribunale ha stabilito che:
La polizza assicurativa è inoperante, poiché il conducente minorenne non rispettava il limite di età minimo previsto (16 anni).
La manleva verso i genitori è nulla, poiché:
la società aveva consapevolmente consentito a un minore di 14 anni di guidare,
il danno è attribuibile all’inadeguatezza strutturale della pista,
non si tratta di colpa lieve, ma di grave violazione del dovere di custodia.
Un precedente importante per la sicurezza nelle attività ricreative
Questa decisione conferma un principio essenziale:
i gestori di impianti sportivi e ricreativi hanno un inderogabile obbligo di sicurezza verso gli utenti, soprattutto se non professionisti o minorenni.
Lo Studio Legale Iannicelli continuerà a tutelare chi subisce danni in contesti in cui l’imprudenza non è dell’utente, ma dell’ente che deve garantire strutture sicure e conformi agli standard di protezione.
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