Investimento pedonale e risarcimento danni
Indice dei Contenuti
- L’investimento del pedone è un tipo di incidente stradale che vede un pedone coinvolto in quanto urtato o travolto da un automezzo come abbiamo visto in un altro nostro articolo.
- Investimento pedonale: risarcimento danni relativo.
- La richiesta di risarcimento e la procedura di liquidazione in caso di investimento pedonale
- La raccomandata va inviata a:
- La richiesta di risarcimento danni deve indicare:
- In ogni caso è sempre opportuno specificare
- Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento per investimento pedonale la Compagnia apre il sinistro e lo comunica al danneggiato tramite lettera contenente i riferimenti della pratica
- Prima dell’offerta l’assicurazione può richiedere una visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per il risarcimento dei danni
- per la valutazione dei danni fisici o piuttosto una richiesta di perizia.
- Cosa accade quando viene formulata l’offerta:
- In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno)
- Prima di ricorrere al Giudice vi è l’obbligo di tentare di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice
- mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di uno studio legale o di un avvocato.
L’investimento del pedone è un tipo di incidente stradale che vede un pedone coinvolto in quanto urtato o travolto da un automezzo come abbiamo visto in un altro nostro articolo.
Investimento pedonale: risarcimento danni relativo.
Il numero degli investimenti pedonali cresce esponenzialmente di anno in anno.
Vediamo di analizzare nel dettaglio come ottenere il risarcimento danni in caso di investimento pedonale.
La richiesta di risarcimento e la procedura di liquidazione in caso di investimento pedonale
Per prima cosa il pedone danneggiato deve inviare una lettera raccomandata per richiedere il risarcimento dei danni subiti (fisici, patrimoniali e non patrimoniali)
La raccomandata va inviata a:
al conducente;
al proprietario del mezzo (se è diverso dal conducente);
alla Compagnia che assicura il veicolo.
La richiesta di risarcimento danni deve indicare:
il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento;
la dinamica dell’incidente;
le circostanze di tempo e di luogo nelle quali è avvenuto il sinistro;
l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
l’entità delle lesioni subite;
l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;
una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL)
oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale.
In ogni caso è sempre opportuno specificare
se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti);
se sono intervenuti dei medici o dei sanitari, indicando a quale struttura sanitaria appartenevano.
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento per investimento pedonale la Compagnia apre il sinistro e lo comunica al danneggiato tramite lettera contenente i riferimenti della pratica
(numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).
La Compagnia assicuratrice, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, deve:
formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento per investimento pedonale;
comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.
Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose cosa molto difficile nel caso di investimento pedonale
Prima dell’offerta l’assicurazione può richiedere una visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per il risarcimento dei danni
per la valutazione dei danni fisici o piuttosto una richiesta di perizia.
Se il danneggiato si rifiuta il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resta sospeso.
In poche parole finché il richiedente non si mette a disposizione per la visita non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice.
Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.
Cosa accade quando viene formulata l’offerta:
se il danneggiato accetta l’offerta:
la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione
se il danneggiato non accetta l’offerta:
la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni.
La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
se il danneggiato non si pronuncia entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta:
la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni.
La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.
In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno)
solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni)
è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.
Prima di ricorrere al Giudice vi è l’obbligo di tentare di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice
mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di uno studio legale o di un avvocato.
Come procedere:
la parte che ha subito un danno invita la controparte a tentare la conciliazione sottoscrivendo
una convenzione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia
facendosi assistere ciascuna dallo studio legale e/o avvocato di fiducia.
La parte che riceve l’invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta.
In caso di una risposta negativa o di nessuna risposta è possibile ricorrere al Giudice.
Se invece le parti sottoscrivono la convenzione la procedura deve chiudersi (positivamente o meno) in un termine determinato dalla legge.